Statuto della DEA Sport
TITOLO I : DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO………..
Art.1: DENOMINAZIONE – E’ costituita
l’associazione denominata “DEA SPORT ONLUS”. L’associazione
è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai
sensi del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460……….
Art.2: SEDE – L’associazione ha sede in Bellona
alla via Regina Elena n.28…
Art.3: DURATA – La durata dell’associazione è
fissata al 31 dicembre 2060, salvo proroga deliberata dall’assemblea…………
Art.4: SCOPO – L'associazione non ha scopo di lucro
e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa
svolge la sua attività nel settore dello sport dilettantistico e della
solidarietà sociale, ed in particolare si propone di:
promuovere la diffusione, la conoscenza e la pratica dello sport tra persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali
e familiari, in particolare bambini e minori in difficoltà, al fine
anche di creare occasioni di aggregazione nelle quali possano trovare
terreno fertile e svilupparsi principi positivi di lealtà, correttezza,
aiuto reciproco; organizzare e promuovere manifestazioni sportive di vario
genere per i medesimi soggetti;
prestare assistenza in genere ai bambini ed ai minori in difficoltà,
anche attraverso la creazione e la gestione di strutture ricettive, nonchè
attraverso l'assunzione di servizi di sostegno e di aiuto educativo; prestare
assistenza domiciliare agli anziani in condizioni economiche disagiate, ai
malati ed ai disabili, al fine di migliorare le loro condizioni di vita; organizzare
manifestazioni folcloristiche e di cultura popolare, come il Carnevale e l'Estate
Bellonese, ed ogni altro avvenimento di aggregazione analogo e similare;
occuparsi dell'edizione di libri, opuscoli ed altre pubblicazioni; edizione
di giornali; edizione di riviste e periodici; agenzie per la distribuzione
di libri, giornali e riviste; agenzie di stampa; ogni altra attività
comunque attinente all'informazione; l'associazione non potrà svolgere
attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle direttamente
connesse, e comunque in via non prevalente. L'associazione potrà tuttavia
compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie
od utili al perseguimento del suo oggetto, nei limiti di legge: L'associazione
può aderire a coordinamenti, associazioni ed in genere ad altri organismi,
sia nazionali che internazionali, perseguono fini consimili o complementari.
TITOLO II – ASSOCIATI
Art.5 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
–L’associazione ha struttura democratica e si ispira al principio
della parità tra gli associati, al fine di garantire a ciascuno di
essi l’effettività del rapporto associativo e di escludere la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.Tutti gli associati
hanno eguali diritti ed obblighi; in particolare essi hanno il diritto di
partecipare a tutte le attività ed iniziative organizzate dall’associazione
medesima e sono tenuti a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti
interni e le deliberazioni assunte dagli organi dell’associazione. Il
numero degli associati è illimitato.
Art.6: CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE-Possono
aderire all’associazione tutte le persone che ne condividano gli scopi
ed intendono adoperarsi per conseguirli.
Art. 7: PROCEDURA DI AMMISSIONE- Chi intende aderire all’associazione
deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, indicando
le proprie generalità ed obbligandosi a rispettare tutte le norme che
disciplinano l’associazione.
Il Consiglio di amministrazione delibera sulla richiesta di adesione nella
più assoluta libertà e senza necessità di motivare eventuali
dinieghi, dando comunicazione scritta all’interessato delle proprie
decisioni. La delibera di ammissione del nuovo associato comporta l’ingresso
a pieno titolo di quest’ultimo nell’associazione, per tutta la
durata della stessa, e senza che siano consentite ammissioni temporanee. Il
nuovo associato dovrà versare la quota di ammissione fissata dal Consiglio
di amministrazione.
Art.8: RECESSO ED ESCLUSIONE –L’Associazione
che intende recedere deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione
con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere
dell’esercizio associativo in corso, purchè sia comunicata con
almeno tre mesi di anticipo; diversamente il recesso avrà effetto con
lo scadere dell’esercizio successivo a quello in cui è stato
comunicato. L’esclusione dei singoli associati viene deliberata dall’Assemblea
per inadempienza agli obblighi di versamento, oppure per gli altri motivi.
TITOLO III - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9: COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO - Il patrimonio dell’associazione, costituito inizialmente dai contributi versati dai partecipanti all’atto costitutivo, può essere ulteriormente incrementato da: versamenti effettuati dai nuovi associati in sede di adesione; quote di iscrizione annuali all’associazione, che dovranno essere uguali per tutti gli associati; contributi liberamente erogati da persone fisiche e da enti, pubblici e privati; ulteriori versamenti a fondo perduto effettuati dagli associati; denaro, beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo, ivi comprese lasciti testamentari e liberalità da chiunque effettuati beni aquistati dall’associazione con il reimpiego dei mezzi finanziari sopra indicati e con eventuali avanzi di gestione; ogni altro conferimento estraneo.Il consiglio di amministrazione stabilisce la quota che ciascun nuovo associato dovrà versare nel caso venga accolta la domanda di adesione, nonché la quota di iscrizione annuale all’associazione a carico di tutti gli associati.Le quote ed i contributi versati dagli associati non sono rivalutabili e non sono ripetibili, anche nel caso di scioglimento dell’associazione ovvero di recesso, morte od esclusione del singolo associato. Quote e contributi sono inoltre intrasmissibili per atto tra vivi.
TITOLO IV: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.10: Sono organi dell’associazione:
a)l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio di Amministrazione, c)
il Presidente del Consiglio di amministrazione;
Art.11: L’ASSEMLEA DEGLI ASSOCIATI: L’assemblea
è composta da tutti gli associati, ed è l’organo sovrano
dell’Associazione stessa. Essa è convocata dal Consiglio di amministrazione,
quando ne ravvisi la necessità ovvero gliene sia fatta richiesta da
almeno un decimo degli associati. In ogni caso l’assemblea deve essere
convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio associativo, per l’approvazione del rendiconto
economico. L’avviso di convocazione deve essere redatto per iscritto
e deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, luogo,
data ed ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da
trattare. Esso deve essere inviato, mediante lettera raccomandata, almeno
dieci giorni prima dell’adunanza, al domicilio di ciascuno degli associati
quale indicato sul libro degli aderenti all’associazione o, in mancanza,
comunicato per iscritto al Consiglio di amministrazione. La seconda convocazione
non può essere prevista nello stesso giorno fissato per la prima.
Art.12: INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA-Tutti gli associati
possono intervenire nelle assemblee ed esprimere il loro voto, quale che sia
l’argomento o la delibera posta all’ordine del giorno. Ogni associato
ha diritto soltanto ad un voto, indipendentemente dai contributi versati all’associazione.
È ammessa la rappresentanza in assemblea, purchè la delega sia
conferita per iscritto ad altro associato che non sia amministratore o dipendente
dell’associazione. Le deleghe saranno raccolte dal Presidente e conservate
agli atti dell’associazione. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 13: DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA- L’assemblea
degli associati, oltre all’approvazione del rendiconto economico, nomina
(e revoca ) i componenti del Consiglio di Amministrazione ed elegge il suo
Presidente; delibera sulle modifiche dello statuto; approva i regolamenti
che disciplinano l’attività dell’associazione; delibera
sull’utilizzo di eventuali utili od avanzi di gestione, in conformità
a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto; delibera lo scioglimento
anticipato dell’ente e la devoluzione del patrimonio nei modi indicati
dal successivo articolo 21; delibera infine sugli argomenti posti al suo esame
dal Consiglio di amministrazione. In prima convocazione l’assemblea
è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà
degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto è
necessario invece, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di
almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Per deliberare infine lo scioglimento anticipato dell'ente e
la devoluzione del patrimonio occorro il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o in sua mancanza, dall’associato all’uopo
designato dall’assemblea. Al presidente spetta il compito di verificare
la legittimazione degli interventi e di moderare e dirigere le adunanze.
Il Presidente sarà assistito da un segretario designato di volta in
volta dagli intervenuti. Delle riunioni assembleari sarà redatto verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Al fine di garantire un’idonea
pubblicità alle deliberazioni prese dall’assemblea queste saranno
conservate presso la sede dell’associazione, di modo che ciascun associato
possa prenderne visione ed ottenere copia a sue spese.
Art.14: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – L’amministrazione
dell’associazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione,
costituito da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo
determinazione presa dall’assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione
possono essere solo associati, liberamente eletti dall’assemblea. Qualsiasi
associato può assumere la carica di consigliere. Il Consiglio di Amministrazione
viene eletto per la prima volta nell’atto costitutivo ed in seguito
dall’Assemblea degli associati; i consiglieri durano in carica sino
a revoca da parte dell’assemblea e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge
tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato già nominato
dall’assemblea, ad eccezione del primo Presidente nominato nell’atto
costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente,
di sua iniziativa o su richiesta di uno dei Consiglieri, con lettera raccomandata
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della
riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti
del Consiglio, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio
è comunque validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri.
Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Della riunione del Consiglio
di amministrazione sarà redatto verbale a cura del Segretario, all’uopo
nominato, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
Art. 15: COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –
Al Consiglio di amministrazione spetta: a) l’amministrazione ordinaria
e straordinaria dell’associazione; b ) l’organizzazione di qualsiasi
attività ed iniziativa connessa con l’oggetto sociale; c ) la
redazione annuale del rendiconto economico, da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea; d ) la determinazione di quote e contributi associativi;
e ) la formazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea; f ) ogni altro potere opportuno o necessario al fine
della piena ed adeguata realizzazione dello scopo sociale.
Art. 16: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Al
Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza dell’Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio; allo stesso compete anche l’esecuzione
delle deliberazioni adottate dall’Assemblea o dal Consiglio stesso e
la convocazione del Consiglio medesimo.
TITOLO V: ESERCIZIO, RENDICONTO, UTILI DI GESTIONE, LIBRI ASSOCIATIVI
Art.17: ESERCIZIO – L’esercizio
associativo si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Art.18: RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO – Al termine
di ciascun esercizio, e quindi con cadenza annuale, il Consiglio di Amministrazione
dovrà predisporre un rendiconto economico e finanziario, redatto secondo
i criteri di legge, da sottoporre all’assemblea degli associati per
l’approvazione. Esso deve essere depositato, in copia, presso la sede
sociale, nei trenta giorni antecedenti l’Assemblea, in modo che tutti
gli associati possano prenderne visione, nonché chiederne copia a loro
spese. Il quorum richiesto per l’approvazione del rendiconto da parte
dell’Assemblea è quello più basso, previste per le delibere
relative alla gestione della società che non importano modifiche dell’atto
costitutivo. La delibera che approva il rendiconto economico e finanziario
è depositata, in copia, presso la sede sociale, in modo che tutti gli
Associati possano prenderne visione.
Art.19: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE
– E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, o regolamento
facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili ed avanzi
di gestione non potranno essere distribuiti, ma dovranno essere reimpiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
Art. 20 LIBRI ASSOCIATIVI – Oltre ai libri fiscali,
l’Associazione può tenere: il libro degli associati, in cui saranno
riportati tutti gli associati, con indicazione delle generalità, domicilio,
data di adesione ed ogni altra notizia utile relativa al rapporto associativo;
i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
di amministrazione. In mancanza di tali ultimi libri, i verbali delle adunanze
dei suddetti organi saranno redatti su fogli separati che, sottoscritti dal
Presidente e dal Segretario della riunione, saranno conservati a cura del
Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VI: SCOGLIMENTO
Art. 21: OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO – In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione non lucrativa di utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII: SEGNI DISTINTI – RINVIO
Art. 22: SEGNI DISTINTIVI –l’Associazione
dovrà utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
Art. 23: RINVIO – Per quanto non previsto, si applicano
le norme del codice civile che disciplinano le associazioni e le altre norme
previste in materia.
Firmato: Falco Francesco – Di Febbraro Pasquale – Stellato Salvatore – De Crescenzo Luigi Gerardo – Corrado de Sanctis.