REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Seconda
composto dai magistrati:
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Paolo Severini Referendario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso elettorale n. 6379/2002 R.G. promosso da CIOPPA Giuseppe e D’AMICO Donato Giuseppe (consiglieri comunale di minoranza) e Addelio Nicola, Aurilio Antonio Carmine, Cafaro Gennaro, Cioppa Angelantonio, Di Lillo Giovanna, D’Onofrio Raffaele, Fiata Antonio, Iorio Anna, Maiello Fiorentino, Marra Giuseppe, Martino Giuseppe, Merola Carmine e Romano Luigi, tutti candidati non eletti alla carica di consigliere, rappresentati e difesi dal professor avvocato Giuseppe Palma e dall’avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli, viale Gramsci, 10
CONTRO
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro trmpore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia
ex lege in Napoli, alla via Diaz, n. 11
- il Comune di Bellona (CE) in persona del sindaco p.t., non c. in giudizio
E NEI CONFRONTI DI
- Della Cioppa Giancarlo, Caserta Antimo, Vinciguerra Giovanni, Di Febbraro
Pasquale, Carusone Giovanni, Pezzulo Pasquale, Iorio Giuseppe, Sarcinella Giovanni,
Russo Antimo e Fiata Angelo, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Romano,
Carlo Sarro ed Eduardo Romano con i quali elettivamente domiciliano in Napoli,
alla piazza Trieste e Trento, n. 48
- D’Amico Donato, Cioppa Giuseppe, Carluccio Osvaldo, Giudicianni Pasquale
e Rovelli Giuseppe, non costituiti in giudizio
PER L’ANNULLAMENTO
a) della proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere
comunale del Comune di Bellona (Caserta) a seguito delle elezioni svoltesi il
26/27 maggio 2002; b) delle operazioni elettorali delle sezioni numero 1 e numero
4 del medesimo comune; c) della deliberazione del consiglio comunale di convalida
degli eletti, ove esistente.
Visto il ricorso, depositato il 17 giugno 2002, notificato in data 27/28 giugno
2002 con pedissequo decreto presidenziale di fissazione d’udienza del
20 giugno 2002 e ridepositato in data 5 luglio 2002, con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione dei controinteressati specificati in epigrafe.
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.
Data per letta all’udienza del 23/01/2003 la relazione del dottor A. Pannone.
FATTO
Nei giorni 26 e 27 maggio 2002 si sono svolte nel Comune di Bellona (CE) le
elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e della carica di sindaco.
I ricorrenti sostengono che il procedimento elettorale ha visto verificarsi
gravi irregolarità nelle sezioni nn. 1 e 4, che devono dar luogo all’annullamento
totale del procedimento nelle dette sezioni e all’annullamento della proclamazione
degli eletti.
Nella sezione n. 1 il presidente del seggio, anziché procedere alla distribuzione
delle schede tra gli scrutatori, per consentirne la vidimazione, ha avocato
a sé la vidimazione di ben 50 schede, con ciò violando le disposizioni
che impongono la vidimazione delle schede ad opera degli scrutatori.
Nella sezione n. 4 invece si sono verificate le seguenti circostanze di cui
non v’è traccia nel verbale, ma che risultano dagli atti depositati
in giudizio.
Al momento della chiusura del seggio, in data 26/05/2002, si riscontrava la
mancanza di una scheda tra quelle vidimate. Per ritrovarla è stata illegittmamente
aperta l’urna. Iniziata l’operazione di apertura delle schede, dopo
un po’, si è ritrovata una scheda bianca, che è stata prelevata
dall’urna, e inserita tra le schede non votate. Ciò è avvenuto
dopo l’apertura di 11 schede.
I ricorrenti hanno documentato quanto accaduto nella sezione n. 4 con dichiarazioni
sottoscritte da Giovanni Carusone, nato a Bellona il 9/6/1949, e Michelangelo
Graziano, nato a Bellona il 29/11/1995, alle quali sono state allegate le fotocopie
delle carte d’identità di ciascuno dei dichiaranti.
Con il ricorso in trattazione gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi
così epigrafati: I) Violazione e falsa applicazione dell’articolo
47 del DPR 16 maggio 1960, n. 570. II) Violazione e falsa applicazione degli
a. 51 e seguenti del DPR 16 maggio 1960, n. 570.
Si costituivano in giudizio le parti meglio indicate in epigrafe sostenendo
l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza del 13 dicembre 2002, n. 266 il Presidente della Seconda Sezione
del TAR Campania disponeva l’acquisizione dei seguenti atti:
a) verbale integrale modello n. 306-AR (verbale delle operazioni dell’Adunanza
dei Presidenti delle Sezioni) con ogni allegato; b) verbali integrali modello
n. 225-AR (verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione),
con ogni allegato, relativi alle sezioni n. 1 (uno) e n. 4 (quattro).
L’incombente istruttorio veniva eseguito con nota del Dirigente dell’Ufficio
Elettorale Provinciale dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta
del 18 dicembre 2002, protocollo n. 238/2000/S.E.
All’udienza del 23 gennaio 2003, dopo ampia ed approfondita discussione,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I) La Seconda Sezione del TAR Campania, con sentenza parziale pronunciata
in pari data, ha respinto il primo motivo del ricorso con il quale era stata
dedotta la violazione e falsa applicazione dell’a. 47 del DPR 570/1960.
II) Dalla documentazione (rappresentata dalle copie degli originali depositati
presso la Prefettura di Caserta), acquisita in esecuzione dell’ordinanza
presidenziale, non è emerso alcun elemento nuovo rispetto ai fatti dedotti
in giudizio: nel verbale della sezione elettorale n. 4 del Comune di Bellona
non si rinviene alcuna annotazione relativa all’apertura dell’urna
avventa intorno alle ore 10,30 del giorno 26 maggio 2002.
III) Il fatto, così come introdotto in giudizio da parte ricorrente,
non potrebbe in alcun caso condurre, anche ove dovesse ritenersi fondata la
censura ad esso correlata, all’annullamento delle operazioni elettorali
svoltesi in quella sezione e, in conseguenza, della proclamazione degli eletti
alla carica di sindaco e di consigliere del Comune di Bellona, perché
è noto che nel giudizio elettorale di regolarità non è
ammessa la prova testimoniale.
IV) Le note depositate da parte ricorrente il giorno 9/1/2003 debbono essere
interpretate come richiesta (avanzata in via subordinata) di acquisizione di
prova testimoniale, non senza sottolineare che, a parte l’errore scusabile
(istituto proprio del processo amministrativo) che può essere riconosciuto
anche d’ufficio (C.S. VI, 10/10/2002, n. 5453), codesta Corte ha ritenuto
che: “Non è lecito imporre alla parte l’onere di chiedere
l’assunzione di mezzi istruttori la cui ammissibilità dipende dalla
declaratoria di incostituzionalità di disposizioni che non la prevedono”
(s. 10 aprile 1987, n. 146).
V) Va quindi esaminata l’eccezione dei controinteressati costituiti in
giudizio i quali sostengono che dal valore di atto fidefaciente del verbale
delle operazioni elettorali redatto dall’ufficio elettorale di sezione
deriverebbe l’impossibilità di acquisire una prova per testimoni
nel giudizio de quo.
In contrario la Cassazione Penale ha osservato che: “Il falso ideologico
implicito non è una figura o fattispecie conosciuta né dal diritto
civile né dal diritto penale. Il falso è ravvisabile solo in relazione
a ciò che l’atto esplicitamente è destinato a provare, perciò
l’atto non può né attestare né provare circostanze
implicite, perché, a tacer d’altro, produrrebbe la conseguenza
di imporre l’interpretazione non del fatto attestato, ma addirittura del
preteso e occulto dato attestante, onde accertare se vi sia stata o meno attestazione:
il che costituisce svuotamento dell’essenza stessa del valore documentale
dato dall’apparenza fenomenologica dell’ente documentato. Tanto
si desume, oltre che dai principi generali, dalla stessa elencazione contenuta
nell’articolo 479 del codice penale, che prevede, e quindi ammette, una
sola tipologia di presupposizione e cioè il falso per omissione”
[Sezione V, 4/11/1996 (Marini)], che non sussiste “qualora in un atto
pubblico vi sia un’omissione di informazioni, anche rilevanti, in quanto
manca un’attestazione” (Tribunale Piacenza, 1 febbraio 1999).
D’altro canto la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che: “Il
verbale delle operazioni elettorali fa fede fino a querela di falso in relazione
a quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta
essere avvenuto in sua presenza, ma tale effetto non riguarda le circostanze
non verbalizzate che, pertanto, possono essere dimostrate dagli interessati
anche in mancanza di formale querela” (TAR Trentino Alto Adige, Trento,
2 luglio 1999, n. 222; TAR Campania, Napoli, Sezione II, 14 marzo 1995, n. 175;
Consiglio di Stato Sezione V, 30 marzo 1994, n. 216; TAR Campania, Napoli, Sezione
II, 27 novembre 1986, 448).
Alla luce della richiamata giurisprudenza, l’eccezione risulta infondata
perché nel caso di specie, come già evidenziato, nulla è
stato verbalizzato in ordine alla intempestiva apertura dell’urna contenente
le schede votate con la conseguenza che (non sussistendo a carico del presidente
del seggio elettorale l’obbligo di verbalizzare tutti gli accadimenti
intervenuti durante il periodo di apertura del seggio stesso) il giudice adito
è privo di qualsiasi elemento su cui fondare il proprio convincimento.
VI) È noto che la tutela giurisdizionale in materia elettorale è
ripartita tra il giudice ordinario, cui spettano le questioni di eleggibilità,
ed il giudice amministrativo competente a decidere sullo svolgimento delle elezioni
stesse.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato in tema di riparto di giurisdizione
tra giudice ordinario e giudice amministrativo che: “Le controversie in
materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali,
siano promosse dal cittadino elettore che esercita l’azione popolare,
ovvero dal candidato non eletto, ed ancorché riguardino il computo dei
voti, investono posizioni di interesse legittimo, atteso che, in via diretta,
concernono l’applicazione di norme di azione, rivolte essenzialmente alla
tutela di esigenze generali della collettività, mentre soltanto in via
mediata si ripercuotono sui diritti pubblici dei candidati, i quali, rispetto
alle vicende che attengono a dette operazioni, e prima della loro conclusione,
vengono in considerazione di riflesso, con la diversa consistenza di mere aspettative.
Pertanto, l’a. 6 L. 6/12/1971 n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi
regionali, il quale devolve ai tribunali medesimi la cognizione delle indicate
controversie, non introduce un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ma integra una applicazione dei criteri generali in
tema di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo
secondo la natura delle posizioni soggettive dedotte in causa (diritti soggettivi
od interessi legittimi), sicché manifestamente non si pone in contrasto
con gli a. 103 e 113 della Costituzione di cui configura una puntuale applicazione”
(Sezioni Unite 23 ottobre 1981, n. 5559; 11 novembre 1993, n. 11117).
Da tale principio ne è derivata, come corollario, l’affermazione
che “nel giudizio amministrativo elettorale la prova testimoniale non
è ammissibile e le dichiarazioni testimoniali sotto forma di dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non possono essere lo strumento surrettizio
per introdurvela” (Consiglio di Stato, Sezione V, 26 giugno 2000, n. 3631;
TAR Piemonte II, 4 febbraio 2000, n. 130; TAR Campania II, 16 luglio 1998, n.
2425; TAR Piemonte II, 28 maggio 1998, n. 202; TAR Basilicata, 2 aprile 1998,
n. 110; Consiglio Stato V, 17 maggio 1997, n. 520; TAR Molise 11 luglio 1995,
n. 185; TAR Puglia II, 6 novembre 1990 n. 481).
Tale consolidato orientamento non può essere scalfito dall’isolata
pronuncia del TAR Marche 24 gennaio 1979, n. 37 che, argomentando dalla natura
di giurisdizione di merito del processo elettorale di regolarità, ha
ritenuto applicabile in via diretta l’a. 27 del R.D. 17 agosto 1907, n.
642 che consente l’espletamento di ogni mezzo di prova ammesso dal codice
di procedura civile, compresi gli incombenti testimoniali.
VII) La sezione ritiene quindi di dover sollevare, in quanto non manifestamente
infondata, questione di costituzionalità dell’a. 83/11, comma quinto,
del DPR 16 maggio 1960, n. 570 (nel testo vigente) per contrasto con gli articoli
3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui, non derogando ai sistemi
probatori ordinari del giudizio avanti alle magistrature amministrative, limita,
nel giudizio elettorale, alle sole risultanze documentali i poteri istruttori
fruibili per la definizione del merito.
La questione è rilevante in quanto le operazioni (così come dedotto
da parte ricorrente), compiute in violazione degli articoli 51 e seguenti del
DPR 570/1960 ed accertate attraverso la prova testimoniale, potrebbero condurre
in astratto all’accoglimento del ricorso.
La questione non appare manifestamente infondata (dovendosi ritenere violato
l’a. 3 della Costituzione) laddove si consideri che la norma in esame
riserva, nella stessa materia elettorale, un trattamento deteriore a coloro
che ricorrono al giudici amministrativo, rispetto a coloro che ricorrono davanti
al giudice ordinario. Infatti le questioni attinenti l’eleggibilità
sono disciplinate dall’a. 82 del citato t.u., che al comma settimo prevede
che in tale giudizio si applicano le norme del codice di procedura civile, e,
quindi, anche quelle relative all’assunzione di prove per testimoni. Tale
discriminazione tra i due processi non appare in alcun modo giustificata.
La sezione ritiene che la diversità delle posizioni giuridiche (come
ricostruite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione) fatte valere rispettivamente
nella giurisdizione di eleggibilità (diritto soggettivo) e nella giurisdizione
di regolarità (interesse legittimo) non ostacoli l’adozione di
una pronuncia che estenda a quest’ultima i mezzi istruttori propri della
prima.
A sostegno di tale tesi la sezione non può che richiamare le precedenti
sentenze di codesta Corte del 30/03/1992, n. 140 e del 7/5/1996, n. 144, che
attengono specificamente al processo in materia di operazioni elettorali.
Con la prima delle richiamate pronunce la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’a. 5, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, relativa alle
notificazioni di atti a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari,
nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi innanzi
ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizio elettorali. Con la seconda
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’a. 83/11,
comma primo, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali),
introdotto dall’a. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (modificazioni
delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), nella parte in cui fa
decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente
al decreto presidenziale di fissazione d’udienza dalla data di tale provvedimento
anziché dalla data di comunicazione di esso.
In termini più generali invece non può non invocarsi la sentenza
di codesta Corte 10 aprile 1987, n. 146 con la quale è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale degli a. 44, primo comma, del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054, 26 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 e 7, primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nei limiti in cui li richiama, nella parte in
cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti riservate
alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l’esperimento
dei mezzi istruttori previsti negli a. 421, commi da 2 a 4, 422, 424 e 425 c.p.c.,
novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Con tale pronuncia la Corte, pur affermando in motivazione l’inerenza
della pronuncia ‘alle controversie de quibus’ (ossia a controversie
in tema di diritti soggettivi derivanti da rapporti d’impiego), nel dispositivo
richiama tutte le <<controversie d’impiego … riservate alla
giurisdizione esclusiva amministrativa>>, senza più distinguere
fra controversie in tema di diritti soggettivi e controversie in tema di interessi
legittimi. Secondo autorevole dottrina non si tratta certamente di un’omissione
materiale ma di una scelta consapevole con la quale si è inteso escludere
che nell’ambito in esame avesse rilievo la distinzione fra interesse legittimo
e diritto soggettivo.
VIII) Ove invece dovesse ritenersi che la natura della situazione soggettiva
tutelata possa costituire ostacolo all’accoglimento della questione di
costituzionalità, la sezione deve evidenziare alcune caratteristiche
del processo elettorale amministrativo che lo differenziano dal tipico giudizio
impugnatorio e che giustificano la richiesta di ampliamento dei mezzi istruttori.
Esso è innanzitutto un processo tra parti private con l’assenza,
nella quasi generalità dei casi, dell’amministrazione pubblica
resistente, essendo l’ente per il quale si sono svolte le elezioni (comune,
provincia o regione) solamente soggetto controinteressato (al pari di qualsiasi
candidato eletto) e nei confronti del quale, per pacifica giurisprudenza, è
ammissibile l’integrazione del contraddittorio, attività assolutamente
preclusa ove tale ultimo soggetto pubblico dovesse considerarsi autorità
emanante (Consiglio di Stato, V Sezione, 16 luglio 2002, n. 3976; 8 gennaio
2001, n. 39; V, 3 febbraio 1999, n. 116; V, 18 gennaio 1996, n. 72). Si è
anche sostenuto che: “Tranne che non resistano nel giudizio contestandone
specificamente la pretesa attorea, né l’amministrazione statale
(per estraneità al processo), né il comune (per la sua estraneità
al procedimento elettorale gestito da altra p.a. e per il fatto di esser evocato
in giudizio solo in quanto destinatario del risultato del voto) possono essere
condannati, se soccombenti, al pagamento delle spese processuali” (C.S.
V, 3/2/1999, n. 115), sottolineandosi in tal modo la marginalità della
presenza in tal tipo di processo delle amministrazioni pubbliche.
L’annullamento della proclamazione degli eletti può essere chiesta
al solo giudice amministrativo perché il Consiglio di Stato ha ritenuto
che: <<La natura peculiare del contenzioso elettorale amministrativo,
per il quale è previsto uno speciale sistema procedimentale e di tutela
giurisdizionale accelerata (nel quale l’autorità giurisdizionale
conosce il merito della controversia, correggendo, se del caso, i risultati
delle elezioni), non ammette il principio dell’alternatività con
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la cui cognizione è
limitata alla sola legittimità e prevede altresì un termine più
lungo per l’impugnazione>> (Sezione I, 25 maggio 1979, n. 893/1977;
Sezione I, 4 novembre 1998, n. 839/94).
La proclamazione degli eletti ha quindi la capacità di conseguire un
livello di immutabilità ignota a qualunque altro atto dell’ordinamento.
Non risulta poi che nei confronti di tale atto sia mai stato esercitato il potere
di annullamento governativo, disciplinato dall’a. 6 del R.D. 3/3/1934,
n. 383 e riconosciuto sussistente sia dal Consiglio di Stato (Sezione I, 17
marzo 1953, n. 393) che dal TAR Campania (10/24 marzo 1987, n. 60) in ragione
della “natura di atto amministrativo” della proclamazione degli
eletti.
Né risulta agevole individuare un’autorità che possa esercitare
nei suoi confronti il potere di autotutela, mentre al giudice investito della
controversia, ai sensi dell’a. 84 del TU 16 maggio 1960, n. 570, non spetta
il solo potere di annullamento, ma anche il potere di correzione degli atti
e, quindi, di effettuare una diversa proclamazione, sicché per tale tipo
di pronunce non si pone mai un problema di esecuzione della sentenza, a differenza
del normale giudizio di annullamento.
Tali caratteristiche individuano quindi un tipo di processo che, a prescindere
dalla natura della situazione soggettiva fatta valere e da qualunque questione
di carattere definitorio, si caratterizza come unico strumento previsto dall’ordinamento
per la correzione del risultato elettorale, che non può essere mutato
da nessun atto di natura extraprocessuale.
Il giudice amministrativo concentra in sé stesso le funzioni proprie
del seggio elettorale e dell’ufficio centrale elettorale (che non ha il
potere di modificare i risultati desumibili dai verbali di sezione) e (ove non
sussistano vizi che importino il rinnovo delle operazioni elettorali) ripete,
nei limiti del richiesto, l’attività da essi compiuta.
Orbene, se il rapido consolidamento degli effetti degli atti di investitura
degli organi elettivi è un obiettivo degno di tutela in quanto esso conferisce
stabilità all’azione amministrativa, esso non può essere
conseguito a scapito dell’accertamento dei vizi denunciati dai soggetti
legittimati al ricorso.
E se questo è il quadro normativo di riferimento appare oltremodo frustrante
(e quindi in violazione dell’articolo 24 della Costituzione) una tutela
limitata agli scarni mezzi probatori del processo amministrativo di legittimità;
mezzi probatori che non possono acquisirsi in processi da incardinare presso
altre giurisdizioni se non violando il principio della ragionevole durata, espresso
nell’articolo 111, che nel processo elettorale necessita di una più
rigorosa attuazione in ragione della temporaneità degli organi eletti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, visti
gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1 nonché 23 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 87, dispone, sospeso il giudizio, l’immediata trasmissione degli atti
alla Corte Costituzionale per la decisone della questione, meglio precisata
in parte motiva, di legittimità costituzionale dell’articolo 83/11,
comma V, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Manda alla Segreteria della Seconda Sezione di curare la notifica della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti nonché
di provvedere a comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio
2003, con lettura del dispositivo all’udienza del medesimo giorno.
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Estensore