REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Seconda
composto dai magistrati:
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Santino Scudeller Referendario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso elettorale n. 6377/2002 R.G. promosso da PEZZULO Giuseppe (candidato alla carica di sindaco del Comune di Bellona [Caserta] nella lista numero uno ed attuale consigliere comunale) e ABBATE Filippo (consigliere comunale di minoranza) rappresentati e difesi dal professor avvocato Giuseppe Palma e dall’avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli al viale Gramsci, n. 10
CONTRO
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede in
Napoli, via Diaz, 11 domicilia ex lege
- il Comune di Bellona (CE) in persona del sindaco p.t., non c. in giudizio
E NEI CONFRONTI DI
- Della Cioppa Giancarlo, Caserta Antimo, Vinciguerra Giovanni, Di Febbraro
Pasquale, Carusone Giovanni, Pezzulo Pasquale, Iorio Giuseppe, Sarcinella Giovanni,
Russo Antimo e Fiata Angelo, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Romano,
Carlo Sarro ed Eduardo Romano con i quali elettivamente domiciliano in Napoli,
alla piazza Trieste e Trento, n. 48
- D’Amico Donato, Cioppa Giuseppe, Carluccio Osvaldo, Giudicianni Pasquale
e Rovelli Giuseppe, non costituiti in giudizio
PER L’ANNULLAMENTO
a) della proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere
comunale del Comune di Bellona (Caserta) a seguito delle elezioni svoltesi il
26/27 maggio 2002; b) della deliberazione del consiglio comunale di convalida
degli eletti, ove esistente; e c) di tutto il procedimento elettorale.
Visto il ricorso, depositato il 17 giugno 2002, notificato in data 27/28 giugno
2002 con pedissequo decreto presidenziale di fissazione d’udienza del
20 giugno 2002 e ridepositato in data 5 luglio 2002, con i relativi allegati.
Vista la costituzione in giudizio dei controinteressati indicati in epigrafe.
Visto il ricorso incidentale prodotto dai medesimi controinteressati costituiti
in giudizio, notificato il 9 luglio 2002 e depositato in data 11 luglio 2002.
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.
Data per letta all’udienza del giorno 17 ottobre 2002 la relazione del
consigliere dottor Andrea Pannone.
FATTO E DIRITTO
Il ricorso incidentale proposto da Della Cioppa Giancarlo, Caserta Antimo,
Vinciguerra Giovanni, Di Febbraro Pasquale, Carusone Giovanni, Pezzulo Pasquale,
Iorio Giuseppe, Sarcinella Giovanni, Russo Antimo e Fiata Angelo, risulta notificato,
oltreché al Comune di Bellona, solo ai signori Pezzulo Giuseppe ed Abbate
Filippo.
La sezione ritiene di dover disporre l’integrazione del contraddittorio
nei confronti di tutti i candidati eletti (non ricompresi tra i ricorrenti incidentali
e non ancora evocati in giudizio), ordinando ai ricorrenti incidentali di depositare
nella Segreteria della II Sezione del TAR, entro il termine perentorio del 22
novembre 2002, copia notificata del ricorso introduttivo e della presente ordinanza
e ciò al fine di rendere edotte le parti non ancora evocate in giudizio
della data in cui è stata fissata la discussione del ricorso.
La sezione ritiene inoltre che, ai fini della decisione del ricorso ed impregiudicata
ogni ulteriore pronuncia, di dover disporre i seguenti incombenti istruttori,
ai sensi degli articoli 19/4 della L. 1034/1971 e 83/11, comma 5, del T.U. 570/1960,
modificati dall'articolo 2 della legge 1147/1966, che dovranno essere espletati
da uno o più funzionari, nominati dal Prefetto della Provincia di Caserta,
in contraddittorio con le parti costituite e con il Comune di Bellona, da preavvisarsi
ai sensi dell'articolo 26/3 del R.D. 642/1907.
I predetti funzionari dovranno depositare presso la Segreteria della Seconda
Sezione, entro il 10 gennaio 2003 e previa redazione di apposito verbale, copia
resa conforme, ex lege 15/1968, agli originali, che resteranno custoditi presso
gli uffici depositari, dei seguenti atti:
a) verbale integrale dell'Ufficio Centrale modello n. 306-AR (verbale delle
operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni) con ogni allegato;
b) verbali modello n. 225-AR (Verbale Operazioni dell'Ufficio Elettorale di
Sezione) relativi a tutte le sezioni elettorali del Comune di Bellona.
Il funzionario designato dal Prefetto della Provincia di Caserta dovrà
inoltre procedere alla verifica di tutte le schede nulle, di tutte le schede
contenenti voti nulli e di tutte le schede contestate in tutte le sezioni elettorali
del comune di Bellona, allegando agli atti le fotocopie delle schede eventualmente
contestate dalle parti presenti alla verifica e quelle che possano dar luogo
a dubbi nell’attribuzione dei voti in esse contenuti. Sulle fotocopie
delle predette schede, al fine di rendere più agevole l'identificazione,
il funzionario incaricato dal Prefetto apporrà il numero della sezione,
alla quale si riferisce la manifestazione del voto, nonché un numero
progressivo, precisando, ove del caso, se si sia proceduto o meno all’attribuzione
di voti da parte del presidente del seggio elettorale.
Il compenso per i funzionari designati dal Prefetto della Provincia di Caserta
viene fissato, salva definitiva quantificazione ed attribuzione all’esito
finale del giudizio, in € 400,00 (euro quattrocento,00) che dovrà
essere versato dai ricorrenti presso la Prefettura di Caserta entro il termine
perentorio del 22 novembre 2002.
La Prefettura di Caserta rilascerà agli interessati quietanza in duplice
copia, una delle quali dovrà essere depositata, come condizione di procedibilità
del ricorso, nella segreteria della Seconda Sezione del TAR Campania entro il
termine perentorio del giorno 20 dicembre 2002.
La Prefettura di Caserta, a richiesta delle sole parti costituite, dovrà
rilasciare, previo pagamento delle spese e di eventuali diritti, copia della
documentazione risultante dall’espletamento dell’istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, dispone
gli incombenti nei modi e nei tempi di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà depositata, trasmessa e pubblicata a cura
della segreteria nei termini di cui agli articoli 83/11 e 84 del T.U. 570/1960.
Fissa per il prosieguo l’udienza del 24 gennaio 2003.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 ottobre 2002.
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Estensore